PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. I centri per l'impiego o gli altri organi individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e successive modificazioni, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge predispongono apposite graduatorie di soggetti idonei, ai sensi del comma 2, a espletare le mansioni di segretario di seggio elettorale.
      2. L'inclusione nelle graduatorie di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda da parte degli interessati che siano in possesso dei seguenti requisiti:

          a) essere cittadini italiani;

          b) godere dell'elettorato attivo e passivo;

          c) essere residenti nei comuni appartenenti per competenza al territorio del centro per l'impiego o altro organo di cui al comma 1 ove si presenta la domanda;

          d) essere iscritti negli elenchi anagrafici di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e classificati come inoccupati o disoccupati;

          e) non avere superato il quarantesimo anno di età;

          f) essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.

      3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 è documentato mediante apposita dichiarazione del richiedente. Alla domanda è allegata altresì autocertificazione che attesti lo stato di famiglia.

 

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Art. 2.

      1. Le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1, sono compilate e aggiornate con cadenza annuale e sono inviate alla direzione provinciale del lavoro almeno due mesi prima della data di convocazione dei comizi elettorali.
      2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno stabilisce, con proprio decreto, i criteri per la valutazione dei titoli al fine della compilazione delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 1.